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OPINIONI

Società di comodo, l’errata compilazione del prospetto è violazione solo formale

Oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, non pregiudica l’attività di controllo del Fisco

/ Giuseppe Carlo SANNA

Martedì, 24 settembre 2013

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Pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Sanna, Consigliere dell’ODCEC di Sassari.

Ci si trova sempre più spesso di fronte ad adempimenti complicati, laboriosi ed inutili, per usare un eufemismo.
Uno degli ultimi sui quali mi voglio soffermare è la compilazione relativa al quadro RF nella parte dai righi 74 sino all’83 del modello Unico SC 2013.

Stiamo parlando della sezione della dichiarazione dedicata alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
Legate alle novità normative sono anche ulteriori due nuove caselle: una dedicata alle società c.d. “Start-up” per segnalare la non applicabilità della normativa sulle società di comodo (art. 26, comma 4 del DL 179/2012) e l’altra per indicare “l’impegno allo scioglimento”, da barrare per le società in liquidazione che assumono in dichiarazione l’impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della prossima dichiarazione.

Vi è inoltre la casella per le società in perdita sistematica, discorso ripreso e approfondito nella Sezione XVIII di nuova istituzione nel quadro RQ, considerate di comodo per il 2012, al fine della determinazione della maggiorazione IRES.
Queste si aggiungono alle note tre caselle riservate ai soggetti che hanno presentato l’interpello disapplicativo della normativa e la casella per i casi particolari.

Poi si devono compilare sei righi (dal RF75 al RF83) nei quali occorre, generalmente, esplicitare una serie di dati numerici, per un triennio, per i quali si procede ad elaborare le medie che andranno moltiplicate per coefficienti di redditività fissati dalla legge che daranno luogo ai ricavi presunti da confrontare con i ricavi effettivi.
Dal confronto tra i ricavi presunti e i ricavi effettivi, nel caso questi ultimi fossero inferiori ai primi, ne deriva la c.d. non operatività della società con il conseguente obbligo di determinare un nuovo reddito presunto, determinato dalla sommatoria dei dati riferiti al solo esercizio di riferimento questa volta moltiplicati per dei coefficienti diversi da quelli utilizzati per il triennio (e per fortuna [sic!] più bassi grazie alla crisi economica).

Tutto ciò non fa altro che aumentare il caos con conseguente stress e perdita di tempo, senza considerare la probabilità di errore tendente (sempre) ad aumentare.
Che cosa succede se si sbaglia nel compilare questi righi?
La risposta varia in funzione dei risultati del test di operatività.
Se la società, a prescindere dall’applicazione del test, è e continua ad essere operativa, siamo di fronte ad una violazione formale.

Resta da capire se l’errore di compilazione possa configurare una violazione meramente formale, vale a dire una violazione che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, non pregiudica l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
In tal caso, la violazione non sarebbe punibile.
Se, invece, si volesse considerare comunque compromessa l’attività di controllo, si dovrebbe applicare la sanzione residuale per l’omessa o incompleta indicazione di elementi prescritti per il compimento dei controlli, che va 258 euro a 2.065 euro.

Ovviamente, laddove il test di operatività avesse una rilevanza in termini di maggiori imposte, il discorso cambia e le sanzioni sarebbero quelle per infedele dichiarazione.

Posto che questi sarebbero gli esiti di specifici controlli e conseguenti avvisi di accertamento, senza pensare minimamente a un’alterazione dei dati al fine di ottenere un risparmio indebito di imposta, non posso esimermi dal confrontare il peso della (ipotetica ed eventuale) sanzione residuale con il valore del mio tempo e della mia salute!

Se io professionista ho il polso della situazione e sono sicuro (o anche solo discretamente sicuro) che sto lavorando alla dichiarazione dei redditi di una società operativa, vale la pena perdere il mio tempo ad arrabattarmi con quella sezione della dichiarazione per non rischiare (o meglio, semplicemente per ridurre il rischio) di prendere una sanzione di 258 euro che, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, è ridotta a 86 euro?

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