DURC, aggiornate le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità
Con la nota operativa 5727/2013, l’INAIL ha fornito ulteriori precisazioni in materia di DURC.
Al riguardo, l’Istituto, richiamando la circ. 36 del Ministero del Lavoro, ricorda che a decorrere dal 21 agosto sono entrate in vigore, con la L. 98/2013, alcune modifiche alla disciplina, con particolare riferimento ai contratti pubblici.
Tra le novità, compare il periodo di validità del Documento, ora di 120 giorni, per i certificati rilasciati:
- per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Ue, statale e regionale;
- per i lavori edili tra i soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014.
Come ha precisato il Ministero nella citata circ., inoltre, in relazione ai contratti pubblici, la validità dei 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva decorre dalla data indicata nel certificato di verifica e non dalla data di rilascio.
In virtù del fatto che le stazioni appaltanti, con le nuove disposizioni, devono utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva anche per l’aggiudicazione e stipula del contratto – nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito – l’INAIL ha reso noto che è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità. (Redazione)
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