L’affitto dell’azienda dell’esportatore abituale «trasferisce» il plafond
Il subentro dell’affittuario non richiede il passaggio di tutti i crediti e debiti del concedente
L’art. 8, comma 4, del DPR 633/1972 stabilisce che, nel caso di affitto d’azienda, il trasferimento all’affittuario del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione senza pagamento dell’imposta di cui al comma 3 (c.d. plafond dell’esportatore abituale), maturato dal concedente, è subordinato alla sussistenza di due condizioni:
- il subentro sia espressamente previsto nel contratto di affitto d’azienda;
- il predetto trasferimento sia comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni mediante lettera raccomandata.
A questo proposito, si rammenta che quest’ultimo adempimento, a dispetto della formulazione letterale della norma, deve, tuttavia, ritenersi assolto mediante la compilazione
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