Revoca della cedolare secca con limiti temporali
Per i contratti rientranti nella disciplina transitoria è possibile la revoca «per atti concludenti»
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca, “il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 4. ...
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