Per gli immobili conferiti in società, registro al netto delle spese
In tal modo si determina la base imponibile dell’imposta, ma la formula normativa comporta qualche dubbio sulla misura della deduzione forfetaria
La determinazione della base imponibile delle imposte d’atto applicabili in caso di conferimento immobiliare comporta qualche criticità sia per quanto concerne l’imposta di registro che le imposte ipotecaria e catastale.
A norma dell’art. 50 del DPR 131/86, per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro dovuta per gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale o di patrimonio con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari di cui all’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, è necessario fare riferimento al “valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri ...
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