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Il contribuente ha il diritto di verificare la delega di firma prima di agire in giudizio

In virtù del principio del contraddittorio, la compressione di tale diritto dovrebbe determinare la nullità del provvedimento di accertamento

/ Alberto MARCHESELLI

Lunedì, 9 dicembre 2013

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A riprova della persistente vitalità della giurisprudenza tributaria di merito, la sentenza 204/3/13 del 15 novembre 2013 della C.T. Prov. di Reggio Emilia, esamina la ricorrente questione della “verifica dei poteri” del funzionario che sottoscrive il provvedimento di accertamento.

Si tratta di questione solo apparentemente formale: atteso che il chiaro disposto della legge (art. 42 del DPR 600/1973) prevede che l’atto debba essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da impiegato della carriera direttiva delegato. Ne pare conseguire che il potere di adozione del provvedimento spetta solo a tali soggetti e ciò condiziona la sussistenza del potere.

I corollari problematici di tale premessa sono molteplici. Tra di essi, la sentenza in rassegna ne esamina in particolare i

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