In caso di omessa dichiarazione, credito IVA riportabile nella successiva
La C.T. Reg. di Venezia Mestre «contrasta» la prassi di disconoscere il riporto se non viene presentata la dichiarazione da cui il credito scaturisce
La Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre, con la sentenza n. 88/1/13 del 12 novembre 2013, segna un nuovo arresto giurisprudenziale in merito alla prassi dell’Ufficio di disconoscere il riporto del credito IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce.
I Giudici hanno confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di una società al riporto, nella dichiarazione IVA dell’anno 2006, di un credito scaturente da un’annualità, il 2005, per la quale la dichiarazione risultava omessa. In sostanza, la società ricorrente aveva regolarmente tenuto le scritture contabili per l’anno 2005 e liquidato l’imposta. Per un errore umano (il consulente incaricato della compilazione ed invio del modello ...
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