Dopo l’estinzione della società, il rimborso spetta ai soci
Il diritto alla restituzione sussiste però solo per i crediti «certi», non per le semplici pretese
L’Agenzia delle Entrate, preso atto, con la risoluzione 77 del 2011, che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, la cancellazione della società dal Registro delle imprese comporta l’irreversibile estinzione dell’ente, ha specificato che dopo la cancellazione della società, il rimborso spetta, se dovuto, ai soci pro quota.
Sul versante operativo, è stato specificato che, per le società di persone, il conferimento di una delega al socio per la riscossione è una mera facoltà e non un obbligo, ma nelle società di capitali, visto il potenziale numero elevato dei soci, è opportuna una delega alla riscossione di uno di essi o di un terzo, che potrebbe essere anche l’ex liquidatore.
Vengono pertanto disattesi i precedenti documenti di prassi, ove era stato evidenziato che il ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41