Indennità per perdita di avviamento non sempre rilevante IVA
In tal caso, non è pacifico il trattamento dell’indennità spettante al conduttore dell’immobile
L’art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392 prevede che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo – per attività industriale, artigianale, commerciale o di interesse turistico che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore (a cui è stata assimilata anche la risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso delle parti, cfr. ordinanza della Corte costituzionale 20 dicembre 1989 n. 565) – il conduttore ha diritto ad un’indennità, posto che viene meno la clientela che, prima indirizzata stabilmente verso la sede di detta impresa, viene persa per motivi geografici.
L’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone e di 21 nel caso di attività ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41