La buona fede salva il gestore del deposito IVA
Non risponde dell’evasione fiscale commessa dal proprietario delle merci anche nel caso in cui non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza
La direttiva 77/388/CEE (ora 2006/112/CE), nel caso di un deposito IVA, consente agli Stati membri di prevedere che un soggetto diverso dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA dovuta da quest’ultimo per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci. La Corte di Giustizia UE (causa C-499/10) ha fornito l’interpretazione di tale previsione.
Innanzitutto, i depositi IVA rientrano nella più ampia categoria dei depositi diversi dai depositi doganali (depositi fiscali), che ciascuno Stato membro ha la possibilità di istituire in base ai principi comuni stabiliti dalle relative direttive comunitarie. Più esattamente, la direttiva in materia di IVA (art. 154 della direttiva ...
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