La buona fede salva il gestore del deposito IVA
Non risponde dell’evasione fiscale commessa dal proprietario delle merci anche nel caso in cui non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza
La direttiva 77/388/CEE (ora 2006/112/CE), nel caso di un deposito IVA, consente agli Stati membri di prevedere che un soggetto diverso dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA
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