Il nuovo redditometro può essere retroattivo
Se più favorevoli al contribuente, per la C.T. Reg. Venezia i parametri del DM 24 dicembre 2012 vanno applicati
Le liti sul vecchio redditometro, ovvero quelle incardinate sotto la vigenza del DM 10 settembre 1992 e degli elementi di capacità contributiva in esso contenuti, devono essere giudicate anche alla luce del quadro normativo innovato dall’art. 22 del DL 78/2010 e dal DM 24 dicembre 2012. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la C.T. Reg. Venezia (sentenze nn. 123/30/13, 124/30/13 e 125/30/13, depositate il 3 dicembre 2013).
Secondo i giudici lagunari, infatti, la novella normativa che ha introdotto il nuovo redditometro non può meramente limitarsi a determinare il reddito degli accertamenti sintetici del futuro, ma deve essere utilizzato anche per revisionare le conclusioni accertatrici a cui gli Uffici sono pervenuti fino al periodo d’imposta 2008, non potendosi, infatti, l’Agenzia ...
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