Per le società di comodo legittima impugnazione del diniego all’interpello
Per la Provinciale di Venezia il diniego di disapplicazione rientra fra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario
Con la Sentenza n. 134/1/13 del 27 novembre 2013, la C.T. Prov. di Venezia ha riconosciuto la legittima impugnazione del diniego all’interpello presentato ai fini della disapplicazione della normativa antielusiva vigente in materia di società di comodo ed ha censurato l’operato dell’Ufficio in termini di non assolvimento dell’onere probatorio.
Detta sentenza si allinea a quell’orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cassazione n. 5843/2012; C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 121/3/2013; C.T. Prov. di Milano n. 181/16/12) che rimane ferma nel sostenere che la risposta all’interpello rientri fra i c.d. atti impugnabili ai sensi dell’art 19 del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Giova ricordare che plurime e gravose sono le conseguenze ...
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