Niente bollo sulle ricevute di pagamento dei ticket sanitari
L’Agenzia, nella ris. 9/2014, chiarisce che l’imposta di bollo non è dovuta anche ove gli importi superino 77,47 euro
Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito della corresponsione del ticket sanitario non devono essere assoggettate ad imposta di bollo, anche ove superino l’importo di 77,47 euro, in quanto tali atti rientrano tra quelli esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo ai sensi dall’art. 9 della Tabella allegata al DPR 642/72.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 9 di ieri, 15 gennaio 2014.
In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato che, a norma dell’art. 13 n. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore (o da altri per suo conto), a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, sono soggette ad imposta di bollo nella misura di 2 euro ciascuna ...
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