Niente esenzione se il marito usa la società per l’attribuzione all’ex moglie
La Suprema Corte chiarisce che l’esenzione in sede di separazione o divorzio opera solo se l’atto interviene tra i coniugi
L’esenzione da imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, operante per gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o di divorzio, opera solo per gli atti stipulati effettivamente dai coniugi e non per gli atti stipulati da uno dei coniugi con una società di cui l’altro coniuge sia amministratore e rappresentante legale.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 860 di ieri.
Si ricorda, in via preliminare, che l’art. 19 della L. 74/87 prevede l’esenzione da imposta di bollo registro e da ogni altra tassa per tutti gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”. In seguito ad alcune pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 25 febbraio 1999 n. ...
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