Compensazione dei crediti verso la P.A. con istituti deflativi del contenzioso in Gazzetta
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 di ieri, è stato pubblicato il decreto 14 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle finanze, relativo alla compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
Come anticipato su Eutekne.info (si veda “Istituti deflativi del contenzioso con compensazione dei crediti verso la PA” del 7 gennaio), il provvedimento permette la compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, introdotta dall’art. 9 comma 1 del DL 35/2013 convertito.
La norma consente la compensazione di tali crediti con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Si tratta, in particolare, di:
- accertamento con adesione (compresa la definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione);
- acquiescenza;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- reclamo e mediazione.
Sulla base del decreto attuativo, i soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esegibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti della P.A., per somministrazioni, forniture e appalti, nonché prestazioni professionali.
La compensazione può avvenire solo mediante modello F24 telematico, in modo che l’Agenzia possa trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni necessarie affinché quest’ultima, mediante la piattaforma elettronica di certificazione, possa comunicare l’esito dei controlli finalizzati al rispetto delle condizioni previste dal decreto.
Nello specifico, occorre verificare che:
- i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla Pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida, attraverso il rispettivo codice fiscale, con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. (Redazione)
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