Nomina degli amministratori di spa con quorum «limitati»
In prima convocazione, possibile un aumento statutario, ma non l’unanimità; in seconda convocazione, invece, espressamente vietato l’aumento
La nomina degli amministratori di spa successiva alla prima spetta, di regola, all’assemblea dei soci. In particolare, la competenza appartiene all’assemblea ordinaria (cfr. l’art. 2364 comma 1 n. 2 c.c. ). Tale assemblea, ai sensi dell’art. 2368 comma 1 c.c., è regolarmente costituita quando è rappresentata “almeno” la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Ove i soggetti partecipanti all’assemblea di prima convocazione per la nomina degli amministratori non dovessero rappresentare complessivamente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare costituzione della stessa, l’assemblea ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41