Bilancio solo annullabile per vizi della relazione sulla gestione
Con la perdita della percentuale minima di partecipazione per ottenere l’annullamento delle deliberazioni, viene meno la legittimazione ad agire
La relazione sulla gestione, a differenza dalla Nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare e, quindi, le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma, tutt’al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione, ad annullabilità della stessa. Il venir meno, nel corso del giudizio, dei presupposti richiesti ai fini dell’impugnazione della delibera assembleare e, in particolare, della percentuale minima di partecipazione al capitale sociale richiesta dall’art. 2377 comma 3 c.c. (5%), indipendentemente dalla causa, sopprime anche la legittimazione dell’impugnante ad ottenere l’annullamento della delibera. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza 23 gennaio 2014 n. 1062.
In relazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41