Finanziamento enunciato nella delibera di aumento di capitali, niente registro
In tal caso, secondo la Commissione Provinciale di Piacenza, difetta della condizione della identità delle parti
Nel caso in cui un finanziamento soci, redatto per corrispondenza, venga citato nel verbale di assemblea che aumenta il capitale sociale, non sussistono le condizioni per l’enunciazione che, a norma dell’art. 22 del DPR 131/86, consentirebbero di applicare l’imposta di registro all’atto enunciato.
Lo ha stabilito la Commissione Provinciale di Piacenza nella sentenza 18 febbraio 2014 n. 71/2/14.
L’art. 22 del DPR 131/86 dispone che, se un atto fa menzione di disposizioni, contenute in atti scritti o verbali, non sottoposte a registrazione, l’ufficio può, in presenza di talune condizioni, sottoporre a tassazione anche le disposizioni in esso “enunciate”. In tal caso – prosegue la norma – se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine
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