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Finanziamento enunciato nella delibera di aumento di capitali, niente registro

In tal caso, secondo la Commissione Provinciale di Piacenza, difetta della condizione della identità delle parti

/ Anita MAURO

Lunedì, 10 marzo 2014

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Nel caso in cui un finanziamento soci, redatto per corrispondenza, venga citato nel verbale di assemblea che aumenta il capitale sociale, non sussistono le condizioni per l’enunciazione che, a norma dell’art. 22 del DPR 131/86, consentirebbero di applicare l’imposta di registro all’atto enunciato.
Lo ha stabilito la Commissione Provinciale di Piacenza nella sentenza 18 febbraio 2014 n. 71/2/14.

L’art. 22 del DPR 131/86 dispone che, se un atto fa menzione di disposizioni, contenute in atti scritti o verbali, non sottoposte a registrazione, l’ufficio può, in presenza di talune condizioni, sottoporre a tassazione anche le disposizioni in esso “enunciate”. In tal caso – prosegue la norma – se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine

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