Contribuente «quasi» sempre colpevole per le violazioni del professionista
La Cassazione conferma la rigorosa tesi sulla culpa in vigilando
L’art. 5 del DLgs. 472/97 stabilisce che il trasgressore di norme fiscali risponde della sanzione se la condotta è avvenuta con dolo o colpa.
Ieri, con la sentenza 5965, la Corte di Cassazione, in merito all’elemento soggettivo, ribadisce il proprio rigoroso orientamento, sostenendo che il contribuente, anche quando ha affidato l’incarico ad un professionista, rimane responsabile delle violazioni tributarie susseguenti, ad esempio, alla mancata presentazione di una domanda di condono, che avrebbe cagionato una consistente riduzione delle sanzioni irrogate in un atto di rettifica.
Sostanzialmente, si ribadisce la tesi della culpa in vigilando: il contribuente deve vigilare sull’operato del professionista, e dimostrare in giudizio la sua totale assenza di responsabilità ...
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