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Bancarotta fraudolenta documentale con dolo da specificare

L’elemento soggettivo è differente in ragione delle ipotesi e del fatto che trovi applicazione la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 21 marzo 2014

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Nell’ambito della bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42) occorre distinguere l’elemento psicologico a seconda che la condotta sia connotata dalla sottrazione della contabilità (dolo specifico) o dalla tenuta della stessa in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento d’affari (dolo generico). In ogni caso, è applicabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219 comma 3 del RD 267/42), da valutarsi in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte illecite hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Cassazione nella

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