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IMPRESA

Fattibilità e trattamento non deteriore essenziali per i piani di concordato di gruppo

Possono essere considerati di continuità piani concordatari che, singolarmente considerati, sarebbero liquidatori

/ Marco PEZZETTA

Martedì, 28 aprile 2026

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La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali degli istituti del DLgs. 14/2019 (CCII), in pubblica consultazione fino al 20 maggio, si sofferma sulla disciplina dei gruppi di imprese (si veda “Professionista attestatore responsabilizzato sulla crisi di gruppo” del 21 aprile 2026).
L’art. 285 del CCII disciplina il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti nell’ambito delle procedure di gruppo, ponendo particolare attenzione alla continuità aziendale, alla gestione dei trasferimenti di risorse infragruppo e alle garanzie di tutela dei creditori, compresa l’Amministrazione finanziaria.

È possibile la predisposizione di un piano unitario di gruppo o di piani fra loro collegati delle imprese del gruppo, sia che l’obiettivo della operazione di restructuring sia liquidatorio che di risanamento in continuità.
Il comma 1 dell’art. 285 del CCII è stato modificato dal c.d. correttivo-ter per attrarre all’alveo della continuità anche il concordato in cui il soddisfacimento dei creditori deriva principalmente dalla liquidazione di beni, potendo i flussi di cassa rappresentare una quota soltanto minoritaria dell’attivo concordatario. Quando solo alcune imprese del gruppo hanno una prospettiva di continuità la disposizione, osserva l’Agenzia delle Entrate, consente che vengano considerati di continuità piani concordatari che, singolarmente considerati, sarebbero liquidatori, con la conseguenza che dovrebbero rispettare i limiti di ammissibilità, piuttosto sfidanti, a essi relativi (almeno il 20% di soddisfazione per i chirografari e almeno il 10% di attivo concordatario derivante da finanza esterna). Sembra di scorgere l’intento di attenzionare eventuali utilizzi abusivi del concordato di gruppo a pregiudizio delle ragioni erariali.

Da un lato, infatti, l’utilizzo della relative priority rule per il surplus concordatario del concordato di gruppo in continuità può consentire soddisfazione all’Erario anche quando l’absolute piority rule del concordato liquidatorio non lo garantisce. Dall’altro, l’Erario non gode di particolari tutele nella soluzione di gruppo, perché la norma non prevede criteri legali di riparto dei maggiori introiti da essa derivanti, ma “solo” che esso sia più conveniente per i creditori di ciascuna società rispetto all’alternativa di piani separati. Ne deriva l’attenzione a che la continuità di gruppo non dissimuli un pregiudizio rispetto alla liquidazione della singola impresa per il creditore erariale.

Si evidenzia, conseguentemente, l’essenzialità della misurazione dei vantaggi compensativi da parte del professionista indipendente e la loro coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori, in particolare se sia proposta una transazione fiscale di gruppo. L’Ufficio, in tal caso, deve verificare attentamente il piano che preveda la falcidia del debito tributario dell’impresa che trasferisce risorse alle altre per consentire, così, una soddisfazione complessivamente migliore dei creditori. Il rischio, infatti è che tale trasferimento si trasformi in un trattamento deteriore del credito erariale rispetto alla liquidazione giudiziale.

Anche il giudizio circa la fattibilità concreta del piano, valutata alla luce delle attestazioni professionali e delle verifiche del commissario giudiziale, assume un ruolo centrale. L’eventuale inattuabilità successiva del piano potrebbe infatti tradursi in un trattamento deteriore del credito tributario, senza un agevole rimedio risolutorio, poiché la risoluzione del concordato di gruppo è esclusa se l’inadempimento riguarda solo una o alcune imprese, salvo compromissione significativa dell’intero piano (cfr. art. 286 comma 8 del CCII).

Ai fini della tutela dei creditori attraverso l’opposizione all’omologazione e i poteri di omologazione forzosa (cram down) del tribunale, la bozza di circolare evidenzia che nel concordato di gruppo di natura liquidatoria l’opposizione può essere proposta da creditori dissenzienti qualificati e, negli accordi di ristrutturazione, da tutti i creditori non aderenti, inclusa l’Amministrazione finanziaria che abbia rigettato la transazione fiscale. La costituzione nel giudizio di omologazione da parte dell’Ufficio in qualità di creditore opponente assume quindi una rilevanza essenziale per la tutela del credito tributario. Grazie a tale iniziativa, infatti, le ragioni che hanno portato l’Amministrazione finanziaria a non accogliere l’istanza transattiva potranno essere poste all’attenzione del tribunale e formare oggetto di contraddittorio.

Quanto agli accordi di ristrutturazione di gruppo, la bozza di circolare ricorda che l’opposizione all’omologazione può essere proposta dai creditori non aderenti, locuzione che non comprende solo i creditori che subiscono l’effetto dell’estensione degli accordi a efficacia estesa, ma anche l’Amministrazione finanziaria se ha rigettato la proposta di transazione fiscale, con conseguente domanda di omologazione forzosa da parte delle imprese del gruppo. Anche in questa fattispecie, quindi, l’opposizione all’omologazione da parte dell’Ufficio rappresenta uno strumento fondamentale per scongiurare pregiudizi degli interessi erariali.

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