Piani urbanistici particolareggiati, l’agevolazione decade senza sanzioni
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate precisando che in tali casi non va presentata la denuncia di eventi successivi alla registrazione
Nessuna sanzione è dovuta in caso di decadenza dall’agevolazione per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, ai fini dell’imposta di registro.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 37 di ieri, 9 aprile 2014.
Si rileva, per inciso, che tale agevolazione non trova più applicazione agli atti posti in essere dal 1° gennaio 2014, in quanto è stata oggetto di soppressione ad opera dell’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011.
La norma agevolativa (introdotta dall’art. 1 comma 25 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, che aveva integrato l’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, introducendovi l’undicesimo – nonché ultimo – periodo) consentiva l’applicazione dell’imposta di registro dell’1% ...
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