Camere di Commercio territorialmente competenti per le violazioni ex art. 2631 c.c.
Con la circ. n. 72265 di ieri il Ministero dello Sviluppo economico ha trasmesso e invitato a osservare il parere del Ministero dell’Interno sulla competenza del potere di irrogazione della sanzione per omessa convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2631 c.c., in cui si legge che gli organismi territorialmente competenti per tali violazioni possono essere individuati nelle Camere di Commercio.
Il disposto di cui all’art. 17 del DPR 689/1981, infatti, individua la competenza del Prefetto per le sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico al quale siano demandate le attribuzioni dei compiti dell’Amministrazione nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.
L’orientamento per il quale il Ministero dell’Interno ritiene che gli organismi territorialmente competenti per tali violazioni siano le Camere di Commercio è suffragato dalla Cassazione (sentenze nn. 27293/2005 e 6559/2007), che afferma che il potere di irrogare sanzione amministrativa prevista dall’art. 2631 c.c. è trasferito a tali organismi perché, per effetto del DLgs. n. 112/1998, esse sono subentrate in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l’Industria, il commercio e l’artigianato.
Il Ministero dello Sviluppo economico, che invita a osservare la nota del Ministero dell’Interno, specifica che il parere si era reso opportuno dopo numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Camere di Commercio, alcune delle quali prospettavano che i poteri di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni ex art. 2631 c.c. fossero da ricondurre in via residuale al Prefetto. (Redazione)
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