Affrancamento con il 20% conveniente solo per incrementi modesti di valore
Se la differenza tra il valore della partecipazione e il costo storico supera l’11,11%, meno oneroso il ricorso all’imposta sostitutiva del 2%
Approssimandosi la scadenza del 30 giugno 2014, i detentori di partecipazioni non qualificate non quotate sono tenuti a fare alcune valutazioni in merito all’eventuale ricorso a una delle due forme di rivalutazione delle suddette attività finanziarie. In un precedente intervento (“Regime transitorio del capital gain al test di convenienza” del 3 giugno) erano state tracciate le principali caratteristiche dell’opzione per l’affrancamento prevista dal DL 66/2014, che determina l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 20% sulla differenza tra il valore della partecipazione al 30 giugno 2014 e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, e di quella per la rideterminazione del costo o valore di acquisto ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001 e successive
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41