Ravvedimento operoso possibile per l’agevolazione «prima casa»
Conferma ufficiale per il mancato trasferimento di residenza e per il mancato riacquisto dell’immobile
L’art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97 consente al contribuente di sanare eventuali errori ed omissioni commessi nell’applicazione della legge tributaria, rimuovendo l’errore o effettuando l’adempimento entro un anno da quando la violazione è stata posta in essere.
Per effetto di ciò, bisogna versare le eventuali maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo.
Uno dei problemi che maggiormente si verificano in occasione del ravvedimento operoso concerne la modalità con cui l’errore può essere sanato, il che può succedere quando il contribuente si accorge di aver richiesto, senza averne i requisiti, le agevolazioni “prima casa” ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Per effetto della nota ...
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