Preliminare di cessione quote, meglio senza acconto
La corresponsione dell’acconto rischia di comportare il pagamento dell’imposta di registro proporzionale
È diffusa la pratica di stipulare il contratto preliminare di cessione di quote, prima di pervenire alla stipula del contratto definitivo.
Si ricorda che il contratto preliminare ha meri effetti obbligatori (Cass. SS.UU. 27 marzo 2008 n. 7930) e non trasferisce, quindi, la proprietà dei beni che ne sono “oggetto”. In breve, con il contratto preliminare di cessione quote, i contraenti si limitano ad obbligarsi reciprocamente alla futura stipula del contratto di cessione di quote. Ove le obbligazioni sorte dal preliminare in capo a promissario acquirente e promittente venditore non vengano adempiute, è possibile accedere alla tutela fornita dall’art. 2932 c.c., che consente di pronunciare una sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare il contratto
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