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Il giudice liquida i compensi all’esperto che valuta le azioni in caso di recesso

La procedura prevista dall’art. 2437-ter comma 6 c.c. è volta alla nomina e alla liquidazione dei compensi secondo il Testo Unico delle spese di giustizia

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 11 agosto 2014

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L’esperto nominato dal Tribunale per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, ex art. 2437-ter comma 6 c.c., è un ausiliario del giudice, il quale, nel liquidargli icompensi, deve tenere presente le indicazioni fornite dal DPR 115/2002 in tema di spese di giustizia. La precisazione è resa dalla sentenza 27 giugno 2014 n. 8639 del Tribunale di Milano, già oggetto di commento, per altri profili, su Eutekne.info (si veda “Il metodo patrimoniale «semplice» fissa il valore delle azioni per il recesso” del 7 agosto 2014).

Dal punto di vista normativo, si ricorda che, a fronte di una delibera legittimante l’esercizio del diritto di recesso in capo ai soci di spa, questi hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di ...

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