Il giudice liquida i compensi all’esperto che valuta le azioni in caso di recesso
La procedura prevista dall’art. 2437-ter comma 6 c.c. è volta alla nomina e alla liquidazione dei compensi secondo il Testo Unico delle spese di giustizia
L’esperto nominato dal Tribunale per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, ex art. 2437-ter comma 6 c.c., è un ausiliario del giudice, il quale, nel liquidargli icompensi, deve ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941