Affitto dell’azienda, il dipendente conserva i diritti maturati col concedente
Concedente e affittuario sono obbligati in solido per tutti i crediti retributivi, previdenziali, assicurativi vantati dal lavoratore al trasferimento
La successione nei contratti di lavoro subordinato pendenti alla data di affitto dell’azienda è soggetta, in termini generali, alla disciplina dell’art. 2112 c.c., per effetto del quale nei contratti stipulati dal concedente subentra l’affittuario: costui è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi, applicabili – nel medesimo settore – all’affittuario. La predetta disposizione non è applicabile soltanto all’affitto, ma ad ogni trasferimento d’azienda, ovvero qualsiasi operazione che – in seguito a cessione contrattuale o fusione – comporti il mutamento della titolarità in ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41