Omesso versamento IVA, si può escludere la punibilità con difficoltà economiche
Con la sentenza n. 37301 di ieri, la Cassazione ha ribadito che esistono alcuni margini per escludere la punibilità del soggetto che ometta il versamento dell’IVA, per importi superiori alla soglia, in presenza di difficoltà economico/finanziarie.
In primo luogo, la Suprema Corte ricorda che la fattispecie di omesso versamento IVA è punibile a titolo di dolo generico, poiché basta a integrarla la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di punibilità, che è un elemento costitutivo del reato. La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto dovuto a titolo d’imposta, importo che deve essere saldato o, quanto meno, contenuto nei limiti della soglia, entro il termine previsto.
In astratto sono ipotizzabili casi in cui si può invocare l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria. A tali fini, tuttavia, devono essere assolti gli oneri di allegazione che, con riferimento alla crisi di liquidità, devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al prevenuto della crisi economica che improvvisamente avrebbe colpito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata ricorrendo a idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre, cioè, la prova, da parte dell’imputato, che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, le somme per assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha precisato che i giudici di merito non possono condannare – adducendo la mera irrilevanza delle difficoltà economiche della società a fronte di un elevato volume d’affari e della ricezione di pagamenti mensili in relazione agli stati di avanzamento lavori – il soggetto che ometta l’IVA per importi superiori alla soglia dopo aver cercato di ripianare i debiti sociali sia con risorse di altre società che proprie personali, omettendo il pagamento, tra vari debiti tributari, solo di quello relativo all’IVA (così evidenziando anche la mancanza dell’intento di privilegiare, rispetto al Fisco, altre classi di creditori).
In simile caso, in particolare, i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare perché non poteva reputarsi plausibile il tentativo di pagare tutti i debiti non riuscito per impossibilità oggettiva, non potendo fondare il proprio convincimento solo sul dato del volume d’affari e sulla ricezione di pagamenti mensili in relazione agli stati di avanzamento lavori. (Redazione)
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