La bontà delle proprie ragioni non salva dalla sottrazione fraudolenta
Confermata la natura di reato di pericolo della fattispecie e negata rilevanza al convincimento del contribuente dell’infondatezza della pretesa erariale
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) è reato di pericolo che non presuppone una procedura di riscossione coattiva in corso, essendo sufficiente l’idoneità delle condotte a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria. Essa, inoltre, non è esclusa dalla consapevolezza della bontà delle proprie ragioni rispetto alle pretese del Fisco, né dal fatto che tale convincimento possa trovare conferma nel successivo accertamento giudiziale. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 37853 depositata ieri.
Nel caso di specie, opportunamente semplificato, successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione, nel quale si contestavano elementi positivi di reddito non dichiarati ...
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