La casa madre della stabile non può aderire al gruppo IVA
La società estera non perde la soggettività passiva e le prestazioni rese nei confronti della stabile organizzazione sono soggette ad IVA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza di ieri, 17 settembre 2014, causa C-7/13, ha affermato che le prestazioni di servizi rese da una società non residente nella Ue nei confronti della propria succursale, stabilita in uno Stato della Ue, devono ritenersi soggette ad IVA, laddove la succursale appartenga ad un gruppo IVA.
Discostandosi dalle conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte esclude che la società non residente e la propria stabile organizzazione possano essere considerate quale unico soggetto passivo: laddove la “stabile” appartenga a un gruppo IVA, infatti, i servizi resi a titolo oneroso da una società stabilita in un paese extra Ue alla propria succursale devono essere considerati ai fini IVA come resi in favore del gruppo (e non del
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