Tracciabilità estesa al conto corrente condominiale
Anche in tal caso, vige il divieto divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro
Il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, disposto dall’art. 49 comma 1 del DLgs. n. 231/2007, vale anche per il conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
Il chiarimento è arrivato ieri dal Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione n. 5-03617 in Commissione Finanze alla Camera.
Al riguardo, si ricorda – come premesso dagli interroganti – che, dal 18 giugno 2013, è in vigore la L. n. 220/2012, di riforma del condominio, che, all’art. 9, sostituendo l’art. 1129 c.c., dispone, al comma ...