Opzione per il rimborso in dichiarazione «seguita» dal silenzio-rifiuto
Per la Cassazione, i 90 giorni per il silenzio-rifiuto decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione
L’indicazione di un credito d’imposta in dichiarazione, ove il contribuente non opti né per la compensazione né per il riporto a nuovo, equivale a domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 e, di conseguenza, non occorre l’ulteriore presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione è già resa edotta della pretesa avanzata dal contribuente.
Da ciò consegue che il credito non è soggetto al termine di decadenza previsto dal citato art. 38, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La Corte di Cassazione ha diverse volte specificato che il termine decorre dal momento di presentazione della dichiarazione, e non dallo spirare dei termini, tra l’altro ordinatori, previsti per il controllo automatico ...
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