Transfer pricing ai fini IRAP solo dal 2014
La C.T. Prov. Reggio Emilia ha negato la valenza retroattiva della disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014
L’art. 1 comma 281 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha esteso retroattivamente ai fini IRAP le regole di determinazione della base imponibile derivanti dall’applicazione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, è applicabile solo ai periodi di imposta dal 2014 in poi; ciò, in forza di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in commento. Lo ha stabilito, con sentenza 19 novembre 2014 n. 510/03/14, la C.T. Prov. Reggio Emilia, che ha quindi annullato gli avvisi di accertamento emessi ai fini IRAP per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, per effetto dell’adeguamento al valore normale, ex art. 110 comma 7 del TUIR, dei corrispettivi
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