Sull’indennità suppletiva di clientela repetita iuvant
La Cassazione n. 26534/2014 dà continuità all’orientamento favorevole alla deducibilità degli accantonamenti per competenza
Con la sentenza n. 26534, depositata ieri, 17 dicembre 2014, la Cassazione ha confermato che gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia (ivi inclusi quelli stanziati a copertura dell’indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza nell’esercizio di imputazione a Conto economico.
La sentenza aderisce al più recente orientamento della Suprema Corte, nonché all’interpretazione da ultimo fornita dall’Amministrazione finanziaria mediante la circ. Agenzia delle Entrate 8 novembre 2013 n. 33, che dovrebbe aver posto fine al lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla questione (si veda “Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia deducibile per competenza” del 9 novembre 2013).
La pronuncia in commento ...
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