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Sull’indennità suppletiva di clientela repetita iuvant

La Cassazione n. 26534/2014 dà continuità all’orientamento favorevole alla deducibilità degli accantonamenti per competenza

/ Silvia LATORRACA

Giovedì, 18 dicembre 2014

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Con la sentenza n. 26534, depositata ieri, 17 dicembre 2014, la Cassazione ha confermato che gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia (ivi inclusi quelli stanziati a copertura dell’indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza nell’esercizio di imputazione a Conto economico.

La sentenza aderisce al più recente orientamento della Suprema Corte, nonché all’interpretazione da ultimo fornita dall’Amministrazione finanziaria mediante la circ. Agenzia delle Entrate 8 novembre 2013 n. 33, che dovrebbe aver posto fine al lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla questione (si veda “Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia deducibile per competenza” del 9 novembre 2013).

La pronuncia in commento ...

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