Nell’associazione in partecipazione apporto di solo lavoro fiscalmente rilevante
Il prestatore consegue un reddito di lavoro autonomo «non professionale» e l’impresa deduce il costo
Il contratto di associazione in partecipazione è un contratto tipico, mediante il quale l’associante attribuisce all’associato il diritto a partecipare gli utili della propria impresa o di uno o più affari, a fronte del corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.).
Sotto il profilo fiscale, se l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro, l’associato consegue un reddito di lavoro autonomo “non professionale” (art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR), determinato in misura pari all’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, da dichiarare nel rigo RL27 del modello UNICO PF: in altre parole, trova applicazione il principio di cassa; l’associato non può dedurre i costi sostenuti, come i compensi corrisposti a collaboratori coordinati
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