Domanda di rimborso con attenzione agli errori materiali
Tecnicamente, a processo instaurato non è ammessa la modifica di quanto richiesto
L’errata indicazione, nelle istanze di rimborso presentate all’Agenzia delle Entrate, dell’importo di cui si chiede la restituzione, potrebbe condizionare l’eventuale successivo giudizio avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione. I giudici tributari infatti, nel decidere sulla spettanza del rimborso, dovranno far riferimento all’originaria istanza presentata dal contribuente disponendo eventualmente solo per la somma ivi indicata, nonostante questa sia frutto di un errore materiale già fatto rilevare dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 4521 del 10 settembre 2014 della C.T. Reg. di Milano.
Le singole leggi d’imposta prevedono le condizioni e i termini entro i quali il contribuente ...