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Le valutazioni false possono sfuggire al sindaco non revisore

Per il Tribunale di Torino, ai fini della responsabilità dei sindaci, il primo punto da considerare è l’esistenza o meno della funzione di revisione legale

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 3 marzo 2015

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L’attività di vigilanza posta in essere dai sindaci privi della funzione di revisione legale non è strutturalmente idonea ed efficace a portare alla luce le c.d. frodi in valutazione, ma solo le c.d. frodi contabili, consistenti in modifiche o invenzioni arbitrarie di valori quantitativi certi e oggettivi, tali da occultare la reale situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale della società. A fornire queste importanti precisazioni è la sentenza 27 gennaio 2015 n. 1801 del Tribunale di Torino, quale premessa civilistica di considerazioni relative alla responsabilità penale dei sindaci per concorso nel reato di false comunicazioni sociali contestato agli amministratori di una spa.

Si ricorda, innanzitutto, come al collegio sindacale competa un “controllo di legalità sostanziale ...

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