Mutuo dissenso di cessione d’azienda con registro proporzionale
Lo afferma la Cassazione, sostenendo che il mutuo dissenso abbia l’effetto di far retrocedere i beni precedentemente ceduti
L’atto di mutuo dissenso di un precedente contratto di cessione d’azienda sconta l’imposta di registro proporzionale, comportando la retrocessione dei beni inizialmente ceduti.
Questo, in breve, il contenuto dell’ordinanza n. 4134, depositata, ieri, 2 marzo 2015, dalla Corte di Cassazione.
Il tema della corretta imposizione indiretta dell’atto di mutuo dissenso (o “risoluzione per mutuo consenso”) non è nuovo (si veda “Effetti fiscali del mutuo dissenso in cerca di coerenza” del 27 gennaio 2015).
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, si esprime a favore della tassazione in misura proporzionale dell’atto di mutuo dissenso avente ad oggetto un precedente atto avente effetti traslativi.
In particolare, nel caso di specie, le parti ...
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