Imposta sostitutiva sui finanziamenti deducibile per competenza
Per effetto della traslazione economica dell’imposta, non opera l’art. 99 del TUIR
Con sentenza n. 3770 di ieri, 25 febbraio 2015, la Cassazione ha stabilito che il costo sostenuto dal contribuente in virtù di un finanziamento e rappresentato dalla traslazione economica dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DPR 601/73 non deve essere qualificato come imposta, bensì come parte del corrispettivo del finanziamento, come tale deducibile secondo il criterio di competenza ex art. 108 comma 3 del TUIR, ovvero nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Non opera, invece, la regola di deducibilità per cassa prevista dall’art. 99 del TUIR.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha ottenuto, nel 2001, due finanziamenti con l’obbligo contrattuale di rimborsare all’ente mutuante quanto da questo dovuto all’Amministrazione finanziaria ...
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