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Nell’estinzione del processo termine per notificare la cartella «differenziato»

La Cassazione apre nuovi scenari sul variegato panorama dei termini decadenziali

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 1 aprile 2015

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Per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

In base ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che può essere o meno condiviso, detto termine non opera quando le somme sono dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, posto che il titolo legittimante la riscossione non sarebbe più il ruolo ma la sentenza, per cui opererebbe il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 5 aprile 2013 n. 8380, Cass. 19 luglio 2013 n. 17669 e Cass. 21 febbraio 2014 n. 4153).

È palese la rilevanza di tale orientamento.
Se un contribuente riceve un avviso di accertamento su imposta di registro (tributo in merito al ...

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