Con perdita del capitale controlli dei sindaci anche in caso di concordato
La verifica riguarda la convocazione dell’assemblea, la presentazione del ricorso e gli adempimenti post-omologazione
La diminuzione del capitale di oltre un terzo a causa di perdite (artt. 2446, comma 1 e 2482-bis, commi 1-3 c.c.) comporta, in capo all’organo sindacale, l’obbligo di vigilare che gli amministratori provvedano, senza indugio, alla tempestiva convocazione dell’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti, nonché alla predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
Tale adempimento si considera omesso dopo il decorso di 30 giorni dal momento in cui è sorto tale obbligo (art. 2631, comma 1 c.c.), con l’effetto che devono provvedere i sindaci, ai sensi dell’art. 2406 c.c., coerentemente con quanto previsto dalla norma CNDCEC 10.2.
Qualora la società – pur ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41