Non «scontata» la particolare tenuità per i reati tributari
Problemi di compatibilità nel caso di illeciti per cui è richiesto il superamento da parte del contribuente di una soglia
Con il decreto delegato n. 28 del 2015 è stata introdotta, nel nostro sistema penale, una nuova causa di non punibilità giustificata dalla “particolare tenuità del fatto”. In particolare, in base al nuovo art. 131-bis, comma 1 c.p., “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; lo stesso articolo indica poi una serie di ipotesi in cui l’offesa non può essere ritenuta irrilevante, nonché gli indici e i caratteri
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