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IMPRESA

Il ritorno del bene distratto non influisce sulla bancarotta per distrazione

La Cassazione, con tre sentenze depositate ieri, ribadisce alcuni specifici orientamenti anche sulla bancarotta fraudolenta documentale

/ Stefano COMELLINI

Venerdì, 1 maggio 2015

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Con le tre sentenze nn. 18143, 18145 e 18208 depositate ieri, 30 aprile, la Cassazione si è soffermata sul reato di bancarotta fraudolenta, ribadendo specifici orientamenti in merito ad alcuni suoi profili.
Della fattispecie fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 della L. fall.) si occupa la pronuncia n. 18143 che, nel ribadirne la natura di reato di pericolo a dolo generico, ha confermato la responsabilità del ricorrente per l’inattendibilità delle annotazioni (nel caso di specie, contenute nelle schede-giornale), tale da non garantire la certa corrispondenza delle registrazioni contabili alla realtà economica dell’impresa, concretamente idonea ad integrare l’elemento materiale del reato. Il punto essenziale è, infatti, se il curatore abbia avuto l’immediata

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