Rebus sospensione dei termini per le vittime dell’usura
La L. 44 del 1999 è assai ambigua, e un’interpretazione errata può vanificarne la ragione giustificatrice
Il sistema prevede diversi benefici per i soggetti che risultano vittime di reati quali l’estorsione e l’usura, sia di natura finanziaria che fiscale.
Infatti, coloro i quali hanno domandato le elargizioni previste dalla L. 44 del 1999 (per le vittime di estorsioni), il mutuo disciplinato dall’art. 14 comma 2 della L. 108/1996 (per le vittime dell’usura) o gli indennizzi dell’art. 1 della L. 302/90 (soggetti che hanno subito un’invalidità permanente a seguito di reati di terrorismo) possono accedere alla sospensione dei termini ex art. 20 della L. 44/99.
Circoscrivendo il discorso ai benefici di natura fiscale, si nota che “i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle ...
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