Da comunicare all’Ufficio i termini sospesi per le vittime di usura/estorsione
L’art. 20 della L. 44/99 non richiede alcuna comunicazione, ma è bene instaurare subito un dialogo con gli enti ed Equitalia
In un precedente articolo (si veda “Rebus sospensione dei termini per le vittime dell’usura” del 18 maggio 2015), abbiamo evidenziato che i soggetti passivi di determinati reati (estorsione, usura, terrorismo) possono ottenere agevolazioni finanziarie dallo Stato (esempio, l’erogazione di un mutuo senza interessi) e che a ciò può accompagnarsi la proroga dei termini fiscali per il periodo individuato dall’art. 20 della L. 44/99.
Rinviando al pregresso articolo per le considerazioni inerenti all’ambito applicativo della proroga, si rileva che questa opera in via automatica al ricorrere dei requisiti contemplati dalla norma, che consistono nella presentazione della domanda di ottenimento del beneficio e, ove necessario, nel parere favorevole della Procura della ...
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