Reintegrare il patrimonio prima del dissesto «salva» dalla bancarotta
Secondo un orientamento il reato non sussiste oggettivamente se difetta un concreto depauperamento all’epoca della dichiarazione di fallimento
Ha formato oggetto di contrastanti soluzioni la questione se le condotte distrattive/dissipative compiute dall’amministratore in danno di una società che poi fallisca possano considerarsi “annullate”, in modo da escludere il reato di cui all’art. 223 della legge fallimentare (in relazione all’art. 216), per effetto di condotte riparatorie successive al fatto, ma antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Se si accoglie la concezione della bancarotta patrimoniale come reato di pericolo, diventa irrilevante la reintegrazione del patrimonio in epoca posteriore alla sottrazione del bene alla sua funzione di garanzia per i creditori, anche se in ipotesi volontaria e non frutto di attività recuperatoria del curatore. Tanto è vero che si è affermato in dottrina che ...
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