La responsabilità dei sindaci è solidale
Ma i danni procurati alla società, per quanto equitativamente determinati, vanno correttamente imputati ai diversi soggetti responsabili
Una questione di particolare interesse, non sempre debitamente considerata, attiene alla concreta determinazione dei danni imputabili ai sindaci in caso di illecita prosecuzione dell’attività sociale, a fronte della perdita del capitale, con successivo fallimento. Ciò soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati criteri equitativi.
Una volta che – nel rispetto di quanto recentemente enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 9100/2015 – il ricorso in via equitativa al c.d. metodo del “deficit fallimentare” è stato giustamente collocato in una posizione estremamente residuale, maggiori possibilità di utilizzo presenta il c.d. criterio della “perdita incrementale netta”, corrispondente alla differenza tra l’entità del patrimonio sussistente al tempo in ...
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