La crisi esonera dalle sanzioni, ma non per l’imposta
Per alcuna giurisprudenza è possibile operare la riduzione della pena alla metà del minimo
Per effetto dell’art. 6 del DLgs. 472/97, chi ha commesso il fatto a causa di forza maggiore non può essere sanzionato.
Detta esimente, nel contesto storico attuale, viene spesso invocata per chiedere, prima agli enti impositori poi alla Commissione tributaria, la non applicazione delle sanzioni amministrative.
Rimane, naturalmente, ferma la debenza dell’imposta, in quanto l’obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, e, sotto questo aspetto, è del tutto irrilevante che il contribuente, per le più varie ragioni, non sia in grado di adempiere.
In genere, la forza maggiore può essere “tirata in ballo” nel caso degli omessi/tardivi versamenti, ma non può escludersi a priori che essa possa concernere altre violazioni (si pensi, ...
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