Rebus future sanzioni da omesso versamento e applicazione delle ritenute
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto n. 183-bis si precisa che in tal caso opera la sola sanzione del 20%, e non quella del 30%
Nello schema di decreto sulla riforma delle sanzioni amministrative tributarie ci sono novità anche sul versante delle irregolarità commesse dai sostituti d’imposta.
Ora, se il sostituto d’imposta non esegue né versa la ritenuta fiscale, due sono le sanzioni, per espressa scelta del legislatore: una, pari al 20% dell’importo che avrebbe dovuto essere trattenuto (art. 14 del DLgs. 471/97), l’altra, del 30% dell’importo non versato (art. 13 dello stesso decreto).
Nell’art. 14 del DLgs. 471/97 viene espunto l’inciso “salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento”.
Bisogna dunque delineare i nessi tra la violazione di omessa applicazione della ritenuta e quella da omesso versamento.
Pare, almeno ...
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